Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (articolo 7), prevede che le imprese di autotrasporto presentino requisito di idoneità finanziaria, per comprovare la possibilità di adempiere agli obblighi finanziari assunti nell’esercizio dell’attività.
La Attestazione di Capacità Finanziaria per Trasporto su Strada di Merci o Persone (anche conosciuta come Capacità Finanziaria Autotrasportatori) è necessaria per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori per le imprese di trasporto di merci o persone su strada.
Ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori è indispensabile, infatti, dimostrare tre requisiti fondamentali:
-l’idoneità professionale;
-la capacità finanziaria autotrasportatori;
-l’onorabilità (assenza di sentenze penali, misure di sicurezza ecc.);
Il Regolamento richiede che l’impresa dimostri di disporre ogni anno “sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto”, di una disponibilità pari a € 9.000, qualora l’autotrasportatore disponga di un solo autoveicolo, a cui devono essere aggiunti €5.000 per ogni autoveicolo eccedente il primo, qualora disponga di più autoveicoli.
E’ importante sottolineare che la norma non chiede di dimostrare l’intero capitale/patrimonio dell’impresa, ma che la stessa disponga di un patrimonio “almeno” pari a quello identificato dal regolamento UE, in relazione agli autoveicoli facenti parte del parco veicolare. In virtù di tale precisazione, l’indicazione di un importo superiore al soddisfacimento del requisito di idoneità strettamente necessario, potrà consentire l’immissione in circolazione di ulteriori autoveicoli all’interno del parco veicolare dell’impresa nel periodo di validità dell’attestazione.
Il regolamento europeo del 2009, al paragrafo 2, ha inoltre stabilito che “…l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia Bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma…”
Con la circolare dell’11 maggio 2012 la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sulla Attestazione di Capacità Finanziaria per Trasporto su Strada di Merci o Persone precisando inoltre che:
– l’impresa deve dimostrare il requisito ogni anno;
– gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, i rimorchi e i semirimorchi in disponibilità dell’impresa sono fuori dal computo dell’idoneità finanziaria;
E’ importante sottolineare che dal 29 dicembre 2014, la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 comma 251 dell’art. 1, ha modificato la normativa riguardante la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria autotrasportatori:
“Le aziende di autotrasporto, che presenteranno domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il Requisito di Idoneità Finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente i primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorre dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del Requisito di Idoneità Finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1,lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento peri trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fidejussoria Bancaria o Assicurativa.”
Si specifica che per “i primi due anni di attività” si intende il periodo decorrente dalla data di autorizzazione all’ Albo e non la data di costituzione dell’azienda.