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Attestazione di Capacità Finanziaria per centro di Revisione Veicoli

L’art. 239 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 e l’art. 1 del Decreto Ministeriale 6 aprile 1995 n. 170 e successive modifiche ed integrazioni, dispongono l’obbligo di deposito di una attestazione di capacità finanziaria per centro di revisione veicoli a motore, per poter operare in questo settore. L’attestazione in questione può essere rilasciata da:

  • Istituti di Credito;
  • Società Finanziarie con capitale non inferiore a Euro 2.582.284,50

Nel caso in cui più imprese di autoriparazione abbiano costituito un consorzio per svolgere l’attività di revisione dei veicoli, la attestazione di capacità finanziaria per centro di revisione veicoli deve essere dimostrata dal consorzio o dalle imprese che garantiscono la copertura delle attività di cui all’articolo 1 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 122 così come modificata dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 224.
Nello specifico la capacità finanziaria deve essere:
– non inferiore Euro 154.937,07 se posseduta dal consorzio;
– non inferiore a Euro 51.645,70 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di una sola delle suddette attività;
– non inferiore a Euro 87.797,70 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di due delle suddette attività;
– non inferiore a Euro 118.785,00 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di tre delle suddette attività.