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Fideiussione per Istituti di Vigilanza Privata e Istituti Investigativi

Dal 15/3/2011 è entrata in vigore la nuova disciplina (D.M. 269/2010) che impone la presentazione di una Fideiussione per Istituti di Vigilanza e Investigativi per poter operare nei settori della Vigilanza Privata e di Investigazione. In particolare definiscono soglie di capitale sociale minimo necessario e depositi cauzionali obbligatori da depositare presso le prefetture di competenza. La cauzione obbligatoria per gli istituti di vigilanza privata ed investigativi prevede massimali variabili sia in funzione delle classi funzionali di attività, sia dal numero di abitanti dell’ambito territoriale ove l’impresa intende operare.

In particolare per le piccole e medie imprese operanti in comuni ad elevato numero di abitanti, il deposito cauzionale può assumere massimali significativi.
Fortunatamente, a volte, le prefetture sono disponibili ad accettare, in sostituzione di una fideiussione bancaria, anche fideiussioni finanziarie o assicurative.

L’ampio portafoglio di convenzioni in essere ci consente di ottenere, per i nostri clienti, Fideiussioni per Istituti di Vigilanza Privata ed Investigativi. Tipicamente le imprese di questo settore adempiono a tale obbligo depositando una fideiussione bancaria. La fideiussione bancaria tuttavia non rappresenta una soluzione efficace, in quanto prevede inevitabilmente un immobilizzo di capitali pari all’ammontare della garanzia rilasciata. Le soluzioni da noi proposte, a differenza di quelle bancarie, non prevedono invece nessun immobilizzo di capitali, ma richiedono esclusivamente il pagamento di un premio, come per una normale polizza assicurativa.

Importante – Aggiornamento dell’ 8/7/2013, relativa alla circolare del ministero dell’interno del 03/06/2013

In data 3/6/2013 il ministero dell’interno ha inviato una circolare in cui afferma che, ai fini delle cauzioni fideiussorie ex art. 137 Tulps, non possono essere accettate fideiussioni ne’ di Confidi ex art 155 comma 4, nè di società 106. In questa circolare si afferma che le prefetture dovranno accettare unicamente le fideiussioni emesse da società iscritte all’albo degli intermediari ex art 107 o di Compagnie Assicurative.