L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con delibera del 14/3/2012 Prot.n.03/CN/ALBO, scaricabile a questo indirizzo, impone una serie di requisiti operativi per le imprese del settore. In particolare, per ciò che concerne l’attestazione di capacità finanziaria per il commercio o l’intermediazione di rifiuti, dispone quanto segue:
“…Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiore a euro due milioni e cinquecentomila secondo lo schema allegato sotto la lettera “A”….”
Per l’elenco completo delle attività per le quali è stata richiesta l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, relativo diritto annuale e importo garanzia finanziaria da prestare è possibile consultare quanto previsto dall’Albo dei gestori dei rifiuti cliccando qui.
Il D.M. 20 giugno 2011, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 221 il G.U. 22 settembre 2011, definisce le “Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.
E’ stato stabilito che l’iscrizione o rinnovo all’Albo Gestori Ambientali per le attività di Commercio e intermediazione di rifiuti con e senza detenzione è subordinata alla presentazione di una idonea capacità finanziaria per la seguente categoria
Categoria |
Tipologia di attività |
Categoria 8 |
Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti |
In particolare si dispone che, per il commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi, in base alle classi di iscrizione di cui all’art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l’ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:
Classe Rifiuti NON pericolosi |
Importo Diritto Annuale |
Importo Garanzia Finanziaria |
Classe A: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate; |
€ 1.807,60 |
€ 3.000.000,00 |
Classe B: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate; |
€ 1.291,14 |
€ 1.500.000,00 |
Classe C: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate; |
€ 1.032,91 |
€ 450.000,00 |
Classe D: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate; |
€ 774,69 |
€ 250.000,00 |
Classe E: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate; |
€ 361,52 |
€ 100.000,00 |
Classe F: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate. |
€ 154,94 |
€ 50.000,00 |
Invece, per quanto concerne il commercio e l’intermediazione di rifiuti pericolosi, in base alle classi d’iscrizione di cui all’art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l’ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:
Classe Rifiuti Pericolosi |
Importo Diritto Annuale |
Importo Garanzia Finanziaria |
Classe A: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate; |
€ 1.807,60 |
€ 5.000.000,00 |
Classe B: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate; |
€ 1.291,14 |
€ 1.500.000,00 |
Classe C: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate; |
€ 1.032,91 |
€ 500.000,00 |
Classe D: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate; |
€ 774,69 |
€ 300.000,00 |
Classe E: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate; |
€ 361,52 |
€ 150.000,00 |
Classe F: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate. |
€ 154,94 |
€ 80.000,00 |
Si specifica infine che, “…qualora l’attività di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi…” indicati per i rifiuti pericolosi “… fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe d’iscrizione di cui all’art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.4.
Inoltre si specifica che gli importi sono ridotti del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001…”